Comune di Negrar di Valpolicella
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Locali con apparecchi per il gioco. Le nuove disposizioni del Regolamento di Polizia Urbana

Pubblicata il 04/10/2016

Dal 29 settembre sono in vigore le nuove disposizioni del Regolamento di Polizia Urbana recentemente approvate dal Consiglio Comunale.  In particolare i gestori di locali con apparecchi per il gioco devono rispettare le nuove regole, che si riportano di seguito.
 

Art. 43 - Disciplina dei giochi leciti e degli apparecchi e congegni automatici,     semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilità

1) I titolari o gestori dei pubblici esercizi, degli esercizi commerciali, delle sale da gioco e dei circoli privati con somministrazione di alimenti e bevande in cui si effettuino giochi leciti con vincita in denaro di cui all’art. 110 c. 6 del TULPS,  o vi siano collocati apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilità, autorizzati ex art. 86 del TULPS (sale giochi, bar/ristoranti, alberghi, rivendite di tabacchi, servizi commerciali, ricevitorie lotto, ecc.) ed autorizzati ex art.  88 del TULPS (sale Bingo, agenzie di scommesse, negozi da gioco, negozi dediti esclusivamente al gioco, ecc.), devono osservare le seguenti prescrizioni:

a) i giochi leciti e l’uso degli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilità sono vietati ai minori di anni 14, che non siano accompagnati da un maggiorenne;

b) l’orario massimo di funzionamento è fissato dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 17 alle ore 22.00 di tutti i giorni, festivi compresi;

c) nelle ore di non funzionamento gli apparecchi da gioco devono essere spenti tramite l’apposito interruttore elettrico;

d) i predetti divieti e gli orari di funzionamento dovranno essere resi noti mediante l’esposizione di un cartello all’esterno del locale;

e) è vietato pubblicizzare con cartelli od altre modalità all’esterno e all’interno dei locali le eventuali vincite conseguite; 

2) Le violazioni ai disposti del presente articolo comportano l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a  € 500,00.

3) In caso di particolare gravità o recidiva sarà applicata la sanzione accessoria della sospensione da 1 a 7 giorni del funzionamento degli apparecchi per il gioco lecito con vincita in denaro di cui all’art. 110 c. 6 del TULPS collocati negli esercizi autorizzati ex artt. 86 e 88 del TULPS. La recidiva  si verifica qualora la violazione delle disposizioni sia stata commessa per 2 volte in un anno, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell’art. 16 della legge n. 689/1981.

4) Per ogni altra violazione riferibile al TULPS saranno applicate le sanzioni di cui agli artt.17 bis e 17 ter del TULPS in quanto trattasi di violazione all'art. 9 dello stesso.


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